Una sentenza che fa chiarezza riguardo l’impiego di CBCT negli studi odontoiatrici.
Una importante Sentenza in merito ai criteri di impiego dell’esame Cone Beam CT negli studi ed ambulatori odontoiatrici, è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, Terza sezione Penale, in data 02.12.2022. Solo oggi le motivazioni sono state rese note.
È in preparazione un articolo più tecnico e completo, redatto da parte di un Legale, che verrà pubblicato a breve e di cui daremo notizia. Ma nel frattempo, vista la confusione che regna in materia, ed il conseguente disagio di tanti colleghi, se ne da qui una sommaria sintesi.
A seguito di routinario controllo dei NAS, nel 2016, è stato redatto un Verbale secondo cui l’Amministratore/Responsabile impianto radiologico ed il Direttore Sanitario di un Centro Odontoiatrico avrebbero violato “gli obblighi in tema di giustificazione e di ottimizzazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti effettuate presso lo studio dentistico (…) a mezzo di Cone Beam nei confronti dei pazienti (15 pazienti NdR) tra il settembre ed il dicembre 2015”, obiettando che a carico di questi ultimi “non fosse stata eseguita l’esecuzione di alcuna ulteriore prestazione tecnico-sanitaria”.
Secondo l'impianto accusatorio i pazienti venivano esposti alle predette radiazioni senza adeguata valutazione degli effettivi vantaggi diagnostici e della possibilità di adottare strumentazioni o tecniche alternative e comunque in contrasto con le raccomandazioni del Ministero della Salute per l’impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche cone beam (10A06042 G.U. 29-5-2010) emanate in attuazione del’art. 6 del D. L.vo cit.”
Durante il lungo iter giudiziario ed in corso di dibattimento, invece, viene acclarato dalla Sentenza, tutti i principi sono stati osservati. Per arrivare a questa conclusione ci si è basati sulla completezza della documentazione delle cartelle cliniche attestanti sia la presenza dei consensi informati, che il ricorso alla cbct come esame di secondo livello, che la congruità tra il quesito diagnostico e l’esame radiografico che è stato eseguito.
Non rileva, a parere del Giudice, che il paziente poi non abbia eseguito l’intervento pianificato dall’Odontoiatra, in quanto: a) non di tutti i pazienti è stato seguito l’iter terapeutico al di fuori della struttura (alcuni infatti avrebbero potuto decidere di eseguire l’intervento presso una struttura protetta, oppure in altro ambulatorio o studio per svariati motivi, etc.); b) i pazienti avrebbero potuto decidere, una volta conosciuti rischi e costi dell’intervento, di soprassedere in quanto indisposti, o impossibilitati logisticamente o economicamente, etc.
Indirettamente la Sentenza afferma che la diagnosi rappresenta lecitamente il fine per cui la CBCT è giustificata. La cosa determinante, per quanto risulta dal modus judicandi del Giudice, è che quanto sopra venga con esattezza comunicato al paziente (consenso informato) e riportato dettagliatamente nella cartella clinica. A quel punto - osservati i principi di giustificazione ed ottimizzazione - nulla osta che il paziente venga sottoposto all’esame radiografico adatto al tipo di accertamento diagnostico necessario di volta in volta.
Nonostante la sentenza sia di Primo grado, e quindi riformabile, colpisce la forza del pronunciamento della stessa. Il PM aveva già chiesto - essendo tra l’altro il giudizio prescritto, per scadenza dei termini - di emettere sentenza, in quanto all’Amministratore “di non doversi procedere per morte del reo” (avvenuta nel 2020 e quindi durante l’iter giudiziario del processo), e in quanto alla posizione dell’imputato Direttore Sanitario di “assoluzione perché il fatto non sussiste”.
Il Giudice invece - nonostante la prescrizione - emette sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” per entrambi, assolvendo il defunto (!) ed entrando distesamente nel merito quasi a volere rafforzare l’importanza della sua decisione a chiarimento di questa e di future vicende simili.
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